CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI PRODUTTIVI NELL’AREA CRATERE
Una recente modifica normativa dà attuazione all’estensione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, alle imprese localizzate nei comuni del “cratere”, colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016.
Obiettivi
Il Ministero dello Sviluppo Economico intende sostenere, in attuazione di quanto previsto dall’art 18-quater del D.L. n. 8 del 9 febbraio 2017, così come modificato dalla Legge di conversione n. 45/2017, la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell’area colpita dagli eventi sismici dell’agosto e ottobre 2016 e del gennaio 2017, tramite la concessione di un incentivo, nella forma del credito di imposta, alle imprese che acquistano, o abbiano acquistato, impianti, macchinari ed attrezzature nuovi a far data dal 6 aprile 2018 (data dell’approvazione del Regime di Aiuto da parte della Commissione Europea) e fino al 31 dicembre 2019.
La dotazione complessiva della misura ammonta a 43.900.000 euro per tutti i 140 Comuni del cratere sismico del Centro Italia.
Destinatari ed agevolazione
Gli investimenti finanziabili saranno quelli relativi a beni strumentali, come nuovi macchinari, impianti e attrezzature , anche acquisiti mediante leasing, finalizzati alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione o al cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.
Sono esclusi dal beneficio i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. L’accesso al credito d’imposta è precluso anche alle imprese in difficoltà. Per i crediti d’imposta Sisma sono esclusi dal beneficio anche i soggetti che operano nei settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura.
L’intensità del contributo varia a seconda della dimensione aziendale: per le piccole imprese l’investimento massimo è di 3 milioni di euro con un credito d’imposta del 45%, per le medie imprese 10 milioni di euro con un credito d’imposta del 35%, mentre per le grandi imprese 15 milioni con un credito d’imposta di euro del 25%.
Il contributo è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.
Il credito di imposta sisma è utilizzabile in compensazione con le modalità di cui all’art. 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento.
Le domande possono essere presentate a partire dal 25 settembre 2019.
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