Statuto

DENOMINAZIONE E SEDE – DURATA-OGGETTO
Art. 1
E’ costituito, ai sensi degli articoli 2602 e seguenti e 2612 e seguenti del Codice Civile, il Consorzio di garanzia collettiva di credito tra piccoli e medi imprenditori economici denominato “COSVIM – Consorzio Sviluppo Impresa”.
Il Consorzio ha sede in Porto San Giorgio, attualmente in Via Lungomare Gramsci n.1. Su delibera del Consiglio Direttivo si potranno istituire succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.
Art. 2
La durata del Consorzio è fissata al trentuno dicembre duemilacinquanta (31/12/2050). La durata può essere prorogata, o il Consorzio anticipatamente sciolto, con deliberazione dell’Assemblea dei consorziati.
Art. 3
Il Consorzio, che è basato sui principi di mutualità e non ha scopo di lucro, si propone di svolgere l’attività di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti da parte di aziende e istituti di credito, di società di locazione finanziaria, di società di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari alle piccole e medie imprese consorziate. Il Consorzio potrà svolgere ogni attività connessa e/o complementare a quella sopra indicata, rivolta al miglioramento della gestione finanziaria dei soggetti consorziati, e a cui si applicano le disposizioni tributarie specificatamente previste per la attività principale, nonchè compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi previsti e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, compreso il rilascio o l’acquisizione di ogni garanzia reale o personale, tipica o atipica. Il Consorzio può inoltre prestare garanzie a favore delle imprese consorziate nei confronti dell’amministrazione finanziaria al fine dell’esecuzione dei rimborsi di imposte, ovvero nei confronti dello Stato, delle regioni e di enti locali ed organismi comunitari relativamente ad altre operazioni finanziarie, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla legge. Il Consorzio, allo scopo di potenziare il proprio ruolo, la propria struttura, nonché la propria incisività nel settore del credito, può partecipare alla costituzione di fondi interconsortili di garanzia o anche partecipare, acquisire, fondersi con altri consorzi fidi, società, enti ed organizzazioni di natura finanziaria.