Industria 4.0: 2020 con credito d’imposta

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Industria 4.0: da super e iper ammortamento al credito d’imposta

É la fondamentale novità del piano Impresa 4.0, la trasformazione degli ammortamenti in un credito d’imposta: restano invariate le regole su beni agevolabili, cambia la tipologia di incentivo fiscale. In tutti i casi, quindi sia per l’acquisto di beni strumentali all’esercizio aziendale (il superammortamento), sia per i piani di digitalizzazione (iperammortamento), nel 2020 si applica un credito d’imposta, con aliquote diverse a seconda della tipologia di investimento. L’incentivo è destinato a imprese, professionisti e partite IVA.

Il credito d’imposta, nel dettaglio, si applica agli investimenti effettuati nel 2020, oppure entro il 30 giugno 2021, a condizione che l’ordine sia stato accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2020 con pagamento di almeno il 20%. Si tratta, in pratica, della proroga per un anno degli incentivi Industria 4.0. Le aliquote:

  • acquisto beni strumentali nuovi (ex superammortamento: credito d’imposta al 6%, tetto a 2 milioni di euro);
  • acquisto beni strumentali nuovi per la transizione digitale (ex iperammortamento Industria 4.0): aliquota al 40% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, al 20% fra i 2,5 e i 10 milioni di euro. Si applica ai beni elencati nell’allegato A della Legge di Bilancio 2017;
  • acquisto software Industria 4.0: credito d’imposta al 15%, fino a un tetto di spesa di 700mila euro.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in software 4.0. Non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP. Attenzione: il nuovo credito d’imposta sui macchinari Industria 4.0, si applica in base all’anno in cui avviene l’interconnessione dei macchinari. Quest’ultima operazione, dunque, resta fondamentale (come già avviene con l’iperammortamento), per applicare l’incentivo fiscale destinato a Industria 4.0. Fino a quando non avviene l’interconnessione, si può applicare il normale incentivo sui nuovi macchinari (il credito d’imposta al 6%).

Le imprese che utilizzano l’incentivo fiscale effettuano una comunicazione al ministero dello Sviluppo economico: contenuto, modalità e termini di invio verranno definiti con decreto ministeriale. Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.

Il diritto all’agevolazione si perde se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all’effettuazione dell’investimento, i beni agevolati vengono venduti, o sono destinati a strutture produttive dell’impresa che si trovano all’estero.

Ricapitolando, ecco come cambia l’incentivo (in relazione agli stessi beni, con proroga di un anno).

Operazione incentivata precedente incentivo incentivo 2020
acquisto beni strumentali nuovi superammortamento al 130% credito d’imposta al 6% fino a 2 mln di euro
acquisto beni strumentali per la transizione digitale 4.0 (allegato A legge 232/2016) iperammortamento Industria 4.0:
al 170% fino a 2,5 mln di euro,
100% tra 2,5 e 10 milioni,
50% tra 10 e 20 milioni euro.
credito d’imposta:
al 40% per investimenti fino a 2,5 milioni,
al 20% fra i 2,5 e i 10 milioni di euro
acquisto software (beni immateriali, allegato B legge 232/2016) ipermmortamento beni immateriali Industria 4.0 al 40% credito d’imposta al 15% fino a 700mila euro

 

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