CREDITO: ABI – IMPRESE ACCORDO 2019 PER LA NUOVA MORATORIA

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ABI, Associazione Bancaria Italiana e il mondo associativo imprenditoriale hanno sottoscritto l’Accordo per il Credito 2019: alla luce del nuovo contesto di mercato e regolamentare prevede misure di sospensione e allungamento dei finanziamenti alle PMI.

La sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti può essere chiesta per un anno e il tasso di interesse può essere aumentato, rispetto a quello previsto nel contratto originario, in funzione esclusivamente degli eventuali maggiori costi sostenuti dalla banca ai fini della realizzazione dell’operazione. In ogni caso, il nuovo tasso di interesse del finanziamento non può essere superiore a quello originario di 60 basis point.

Per le operazioni di allungamento, è invece previsto che l’estensione della durata del finanziamento può arrivare fino al 100% della durata residua dell’ammortamento. Nell’Accordo è specificato che tale operazione deve determinare una riduzione della rata di ammortamento del finanziamento in misura apprezzabile rispetto a quella originaria.

Le banche possono anche applicare misure di maggior favore per le imprese rispetto a quelle previste nell’Accordo.

Il nuovo Accordo entrerà in vigore dal 1° gennaio 2019. Nel frattempo, le banche continueranno a realizzare le operazioni di sospensione e allungamento dei finanziamenti, secondo le regole dell’Accordo per il Credito 2015 al fine di garantire le misure di sostegno alle imprese senza soluzione di continuità.

La nuova Moratoria ha per oggetto:

  • la sospensione, per un periodo massimo di 12 mesi, del rimborso della quota capitale dei finanziamenti, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie e nella forma tecnica del leasing.
  • l’allungamento della scadenza dei finanziamenti fino al massimo del 100% della durata residua del piano di ammortamento. L’Accordo prevede anche la possibilità di allungare i finanziamenti a breve termine e il credito agrario di conduzione per un periodo massimo pari rispettivamente a 270 giorni e 120 giorni.

Possono usufruire della nuova moratoria  le micro, piccole e medie imprese (mPMI), operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori. Secondo la definizione della comunità europea, sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro.

I requisiti che deve avere l’impresa per ottenere la sospensione/allungamento del finanziamento sono:

  • L’impresa, al momento della presentazione della domanda, deve essere in bonis, vale a dire che non ha posizioni debitorie classificate nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.
  • L’impresa non ha già ottenuto la sospensione o l’allungamento dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti.

Le richieste per la nuova Moratoria possono essere presentate a partire dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, in relazione a finanziamenti in essere al 15 novembre 2018. Fino al 31 dicembre 2018, le imprese potranno comunque continuare a presentare domande di sospensione/allungamento dei finanziamenti secondo le previsioni contenute nell’Accordo per il credito 2015; in questo caso, le domande potranno far riferimento esclusivamente a finanziamenti in essere al 31 marzo 2015.

La banca è tenuta a fornire una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, completa delle informazioni eventualmente richieste.

La banca valuta la concessione della misura in relazione alle singole domande e senza alcuna forma di automatismo, attenendosi al principio di sana e prudente gestione e nel rispetto delle proprie procedure.Il tasso di interesse può essere aumentato dalla banca rispetto a quello originario in relazione agli eventuali maggiori oneri sostenuti da quest’ultima per la realizzazione dell’operazione. Per le sospensioni, l’eventuale incremento del tasso di interesse non potrà comunque superare i 60 punti base.

Si riporta di seguito un esempio di applicazione della sospensione del pagamento della quota capitale di un finanziamento per 12 mesi.

Esempio:

Importo del finanziamento:100 mila euro

Durata del finanziamento: 10 anni

Tasso di interesse annuale: 3%

Frequenza delle rate: annuale

Quota capitale sospesa: sesta rata

Piano di ammortamento originario

La sospensione della quota capitale della rata determina la traslazione in avanti del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. La quota capitale sospesa dovrà essere rimborsata dall’impresa al termine del periodo di sospensione. Gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie.

Nell’esempio proposto, non è previsto un incremento del tasso di interesse.

Piano di ammortamento con la sospensione

 

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