FONDO CENTRALE DI GARANZIA – LE NUOVE MISURE PREVISTE DAL DL SOSTEGNI BIS

Si comunica che, a seguito dell’autorizzazione concessa da parte della Commissione Europea, le misure previste dall’articolo 13 comma 1 del DL Liquidità sono state prorogate al 31/12/2021 e fino a tale data resta ferma per le imprese la gratuità dell’intervento del Fondo. In questo quadro di riferimento è da ritenere che i Confidi siano stati individuati come validi strumenti per limitare il peggioramento del credito nell’attuale difficile contesto economico in quanto le coperture e le condizioni di ammissibilità vigenti possono infatti dare maggiore spazio all’operatività in controgaranzia/riassicurazione.

 

PRINCIPALI MODIFICHE INTRODOTTE IN VIGORE DAL 01/07/2021
  • La durata massima delle nuove operazioni finanziarie garantibili dal Fondo ai sensi del Punto 3.2 del Quadro Temporaneo non potrà essere superiore a 96 mesi (prima 72 mesi). E’ possibile richiedere, per le operazioni già garantite dal Fondo, l’eventuale allungamento della durata ferma restando la percentuale di copertura originaria;

 

  • La garanzia diretta banca scende dal 90% al 80%;

 

  • Per le operazioni fino a 30.000 euro ai sensi della lett. m) la copertura della garanzia diretta viene ridotta al 90% e in riassicurazione/controgaranzia la copertura massima del Fondo rimane al 100% della garanzia dei Confidi, che a sua volta si riduce al 90%. Sono abolite le previsioni riguardanti il tasso di interesse massimo applicabile, pertanto può essere applicato un tasso diverso da quello previsto finora.

 

 

  • Per le operazioni superiori a 30.000 euro di cui alla lett. c) prima parte l’intervento del Fondo in garanzia diretta viene portato dal 90% all’80%, mentre ai sensi della lett. d) in riassicurazione/controgaranzia la copertura massima del Fondo rimane invariata al 100% sulla garanzia dei Confidi al 90%.

 

  • Nessuna modifica per la lettera e) à ovvero sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell’80% e per la riassicurazione nella misura del 90% dell’importo garantito dal Confidi, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80%, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell’importo del debito oggetto di rinegoziazione.

 

 

Se sei una PMI marchigiana cogli l’opportunità di abbattere i costi della garanzia e degli interessi su nuovi finanziamenti erogati

Hai bisogno di una consulenza per la tua azienda?

Contattaci per fissare un appuntamento