LE NOVITA’ DELLA RIFORMA DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA

fondo centrale di garanzia

 

Importante riforma del Fondo Centrale di Garanzia partita ufficialmente il 15 marzo 2019: sono cambiate le modalità di accesso sia per le imprese beneficiarie che per i soggetti richiedenti (banche e confidi). Il fulcro della riforma è l’introduzione di un nuovo sistema di rating che dovrebbe avere effetti positivi in termini di ampliamento della platea dei beneficiari (si prevede l’esclusione solo dell’8% circa delle PMI italiane) e di ottenimento di coperture proporzionate in base alla fascia di rischio (più elevate per le imprese si sane ma non di prima fascia e con più difficoltà di accesso al credito) con una maggiore efficacia nell’utilizzo delle risorse  con accantonamenti correlati al rischio.

La necessità di una riforma nasce, infatti, da vari fattori: un aumento crescente del fabbisogno finanziario del Fondo (incremento delle richieste di garanzia e delle coperture ed incremento delle escussioni),  un rischio di deresponsabilizzazione dei finanziatori nella selezione delle operazioni (copertura generalizzata all’80%) e un rischio di utilizzo delle risorse pubbliche poco efficace in quanto gli interventi non sono proporzionati rispetto alla difficile condizione di accesso al credito delle imprese (in pratiche il Fondo viene utilizzato anche per le aziende meritevoli che non avrebbero bisogno della garanzia per accedere al credito a discapito delle altre).

Di seguito le principali novità:

  1. IL NUOVO SISTEMA DI RATING

La riforma prevede in primis l’introduzione di un sistema di rating per la valutazione del merito di credito delle imprese, che sostituisce l’attuale sistema di scoring e che già è in funzione per le sole richieste di finanziamento con la “Nuova Sabatini”.

Il modello di rating del Fondo sarà applicato, ai fini della valutazione del merito di credito dei soggetti beneficiari, a tutte le operazioni finanziarie ammissibili al Fondo, fatta eccezione per quelle:

 

  1. riferite a nuove imprese ;
  2. riferite a start-up innovative e incubatori certificati ;
  3. di microcredito ex art. 111 TUB;
  4. di importo non superiore a € 25 mila per singolo soggetto beneficiario, ovvero a € 35 mila qualora presentate da un soggetto garante autorizzato;
  5. a rischio tripartito

 

  1. LE MODALITA’ DI INTERVENTO DEL FONDO

Le modalità di intervento del Fondo saranno:

  • Garanzia diretta su richiesta delle banche
  • Controgaranzia e Riassicurazione su richiesta dei Confidi (con possibilità di richiedere entrambe sulla stessa operazione finanziaria)

La Controgaranzia consiste nella garanzia rilasciata del Fondo al Confidi escutibile dalle banche se né la Pmi né il Confidi sono in grado di adempiere alle proprie obbligazioni (ponderazione zero e minor assorbimento patrimoniale). Se richiesta da un soggetto garante autorizzato,  la controgaranzia è rilasciata fino al 100% dell’importo dell’operazione finanziaria. La Riassicurazione rappresenta la garanzia rilasciata dal Fondo al Confidi dopo che quest’ultimo ha liquidato la perdita alla banca sull’operazione finanziaria.

 

 

  1. CAUSE DI NON AMMISSIBILITA’ AL FONDO

La garanzia del Fondo non è concessa ai soggetti beneficiari che:

 

  1. a) rientrino nella definizione di “ impresa in difficoltà” ai sensi del regolamento 651/2014;
  2. b) presentino, alla data della richiesta di garanzia, sulla posizione globale di rischio, esposizioni classificate come “sofferenze”;
  3. c) presentino, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o scadute e/o sconfinanti deteriorate;
  4. d) siano in stato di scioglimento o di liquidazione, ovvero sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942,n.267 o ad accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo182-bis della medesima legge.

 

Inoltre, la garanzia del Fondo non è concessa per le seguenti operazioni:

e)operazioni finanziarie finalizzate all’estinzione di finanziamenti, di qualsiasi durata, già erogati al soggetto beneficiario dallo stesso soggetto finanziatore o da altri soggetti finanziatori facenti parte dello stesso gruppo bancario;

  1. f) finanziamenti a breve termine (durata non superiore a 12 mesi) concessi a soggetti beneficiari rientranti nella prima classe di merito di credito del modello di valutazione.

g)operazioni finanziarie non aventi durata o scadenza stabilita e certa;

h)operazioni finanziarie già deliberate, alla data di presentazione della richiesta di Garanzia Diretta, dai soggetti finanziatori, salvo che la delibera dell’operazione finanziaria sia condizionata , nella propria esecutività, all’acquisizione della garanzia del Fondo.

 

 

  1. RISCHIO TRIPARTITO

 

Altra novità della riforma MCC è l’introduzione, solo per i soggetti garanti autorizzati, delle operazioni a rischio tripartito fino ad un importo massimo di 120.000 euro. In tali operazioni, il rischio è paritariamente ripartito tra Fondo, soggetto finanziatore e soggetto garante (il confidi rilascia alla banca una garanzia del 67% dell’importo dell’operazione e il Fondo una riassicurazione pari al 50% dell’importo garantito dal Confidi). L’accesso a tale modalità non richiede l’applicazione del modello di valutazione.

 

  1. LE NUOVE PERCENTUALI DI COPERTURA DEL FONDO

 

Le misure di copertura del Fondo sono definite in funzione della classe di merito di credito del soggetto beneficiario (determinata sulla base del modello di rating) e della tipologia o della durata dell’operazione finanziaria garantita.

Di seguito le misure di copertura in caso di garanzia diretta e di riassicurazione

 

 

Nella precedente tabella sono riportati i valori massimi che può assumere il prodotto tra la misura della garanzia concessa dal soggetto garante e la misura della riassicurazione concessa dal Fondo.

Resta fermo che:

  •  la misura della riassicurazione non può essere superiore all80% dell’importo garantito dal soggetto garante;
  •  la garanzia rilasciata dal soggetto garante non può essere superiore all80%  dell’importo dell’operazione.

 

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