NOVITA’ FONDO CENTRALE DI GARANZIA: PROROGATO IL REGIME TRANSITORIO

La Legge di Bilancio 2023 ha prorogato al 31 dicembre 2023 il termine finale di applicazione della disciplina transitoria del Fondo Centrale MCC che prevede:

  1. importo massimo garantito per singola impresa beneficiaria pari a 5 milioni di euro se in regime di “Temporary Crisis”; con riferimento a tale misura, si rammenta che è sospesa l’istruttoria di ammissione relativa alle richieste di garanzia che riguardano le imprese c.d. “mid-cap” e PMI con importi garantiti totali eccedenti i 2,5 mln di euro che presentano richiesta di agevolazione ai sensi dei Regolamenti “de minimis” o ai sensi dei Regolamenti di esenzione;
  2. definizione della fascia di valutazione dell’impresa beneficiaria attraverso l’applicazione del modello di valutazione del Fondo, il quale dovrà essere necessariamente alimentato, in fase di presentazione della richiesta di ammissione, sia con i dati economico-finanziari che con i dati andamentali dell’impresa beneficiaria;
  3. ammissibilità delle imprese beneficiarie anche rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione del Fondo;
  4. percentuali massime di garanzia pari:

 

a)   all’80% in favore delle tipologie di soggetto beneficiario finale e di operazione finanziaria per le quali non si applica il modello di valutazione (start up, start-up innovative e incubatori certificati, microcredito, importo ridotto). Con riferimento alla riassicurazione, la copertura del Fondo è concessa nella misura dell’80% in favore del soggetto garante a condizione che la garanzia rilasciata da quest’ultimo non sia superiore all’80%;

b)   all’80% per le operazioni finanziarie a fronte di investimento. Con riferimento alla riassicurazione, la copertura del Fondo è concessa nella misura dell’80% in favore del soggetto garante a condizione che la garanzia rilasciata da quest’ultimo non sia superiore all’80%;

c)  all’80% per le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore delle imprese beneficiarie rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione. Con riferimento alla riassicurazione, la copertura del Fondo è concessa nella misura dell’80% in favore del soggetto garante a condizione che la garanzia rilasciata da quest’ultimo non sia superiore all’80%;

d)   al 60% per le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore delle imprese beneficiarie rientranti nelle fasce 1 e 2 del predetto modello di valutazione. Con riferimento alla riassicurazione, la misura massima del 60% rappresenta il valore massimo che può assumere il prodotto tra la copertura offerta dal Fondo e quella offerta dal soggetto garante, che comunque non potranno mai essere superiori all’80%.

 

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