IL DECRETO E’ LEGGE: LE NOVITA’

 

Il testo denominato “Decreto Rilancio” pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore lo scorso 19 maggio 2020 rappresenta una maxi manovra che riguarda Imprese, Famiglie e Lavoratori. E’ stato convertito in legge il 17 luglio 2020 e di seguito si riportano le principali novità introdotte:

 

BLOCCO RATA IRAP SALDO 2019-ACCONTO 2020

Imprese con un volume di ricavi fino a 250 milioni e Lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi – esenzione dal versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 e della prima rata, pari al 40 %, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020.

 

CREDITO D’IMPOSTA AL 60% PER AFFITTI DELLE PMI

Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto – credito d’imposta del 60 % dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo. Il credito d’imposta è commisurato all’importo con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio.

Requisiti: diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 di almeno il 50 % rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Il bonus affitto immobili a uso non abitativo spetta anche ad agenzie di viaggio e turismo e tour operator, oltre che strutture alberghiere e agrituristiche, indipendentemente dal volume di affari nel periodo d’imposta precedente.

 

CREDITO D’IMPOSTA 60% PER LE SPESE DI MESSA IN SICUREZZA

Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico – Credito d’imposta del 60% per un massimo di 80.000 euro per le spese di investimento necessarie alla riapertura in sicurezza delle attività economiche. 

Tipologia di interventi:

  • interventi necessari per garantire le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento ovvero interventi edilizi per il rifacimento di spogliatoi, mense, realizzazione spazi medici, ingressi e spazi comuni;
  • arredi di sicurezza o quelli per l’acquisto di tecnologie per l’attività lavorativa e le apparecchiature per il controllo della temperatura di dipendenti e utenti.

 

CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO

Esercenti attività d’impresa, arte o professione, le associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del terzo del settore – Credito d’imposta del 60% delle spese sostenute nel 2020 per un massimo per ciascun beneficiario di 60.000 euro. Le spese potranno essere sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, ma anche per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, di prodotti detergenti e disinfettanti, di termometri e termoscanner, di dispositivi per garantire la distanza di sicurezza interpersonale, come pannelli e barriere, e le relative spese di installazione.

 

POTENZIAMENTO AL 110% ECOBONUS E SISMABONUS

Detrazione fiscale al 110% delle spese per i lavori di riqualificazione energetica e/o antisismica con possibilità di cedere il relativo credito fiscale. Si applica alle spese sostenute dal 1 Luglio 2020 al 31 Dicembre 2021. Sono agevolabili anche i lavori di efficientamento di unità immobiliari in edifici plurifamiliari indipendenti con accesso autonomo (come le villette a schiera). I limiti di spesa agevolabile differenziati per tipologia di edifici sono variati: non più 60mila euro per unità immobiliare ma 50mila per edifici unifamiliari, 40mila per condomìni fino a otto unità immobiliari, 30mila per quelli più numerosi;

 

SCADENZE FISCALI PROROGATE AL 16 SETTEMBRE

Tutti i pagamenti dovuti per le ritenute, IVA, contributi previdenziali e a favore dell’INAIL, atti di accertamento, cartelle esattoriali, avvisi bonari, rate ‘rottamazione-ter’ e ‘saldo e stralcio’ sono prorogate al 16 settembre 2020. I pagamenti possono essere effettuati in unica soluzione o in 4 rate di pari importo.

 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Imprese, artigiani, commercianti e professionisti con ricavi fino a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso e fatturato e corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi. L’importo minimo dell’indennizzo è definito in 1.000 euro per persone fisiche e 2.000 euro per le Imprese.

L’ammontare del contributo è calcolato in percentuale rispetto alla differenza riscontrata. Il parametro da applicare per calcolare l’ammontare del contributo dipende dall’ammontare dei ricavi o compensi dell’impresa ovvero:

  • 20 % – per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nell’ultimo periodo d’imposta;
  • 15 % – per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a un 1 milione di euro nell’ultimo periodo d’imposta;
  • 10 % – per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nell’ultimo periodo d’imposta.

Una volta ricavata la percentuale, essa dovrà essere applicata alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi. Erogato, nella seconda metà di giugno, dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto.

 

RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE PMI (ricavi superiori a 5 milioni e fino a 50 milioni)

Persone fisiche e giuridiche che hanno registrato un calo di fatturato del 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e che investono nel capitale sociale di società (spa, srl, sapa, srls, cooperative) – detraibilità/deducibilità per l’anno 2020 del 20% della somma investita, entro i 2 milioni.

Gli aumenti di capitale dovranno essere di almeno 250.000 euro per società con ricavi di almeno 10 milioni di euro e numero di occupati inferiore a 250 persone. Inoltre alle società oggetto di aumento di capitale viene riconosciuto anche un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale e comunque nei limiti previsti dal decreto (con un tetto massimo di 800.000 euro) per il 2020.

I benefici si perdono nel caso in cui avvenga una distribuzione di riserve prima del 1 gennaio 2024. La misura esclude dal beneficio banche, finanziarie e compagnie assicurative.

 

 

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