IL DECRETO TERREMOTO E’ LEGGE: I SOSTEGNI PER LE IMPRESE

Foto Art decreto terremoto

La Camera dei deputati ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”. Ecco cosa prevede a favore delle imprese.

OGGETTO DEI CONTRIBUTI: Per gli immobili completamente distrutti “possono essere concessi a domanda dell’interessato” contributi pari al 100% del costo sostenuto per ricostruire la struttura, le finiture e le parti comuni, il tutto nel rispetto delle norme vigenti che prevedono l’adeguamento sismico dell’edificio. Al contrario, per gli immobili “con livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori alla soglia appositamente stabilita” con un’ordinanza del commissario straordinario c’è un contributo del 100% solo per il costo della “riparazione con rafforzamento locale” o del “ripristino con miglioramento sismico delle strutture”, vale a dire con interventi che garantiscono solo un generico “aumento della sicurezza strutturale”. Idem per quelli “gravemente danneggiati”. Lo stesso è possibile per sostenere la delocalizzazione temporanea di attività economiche. Tutti i contributi sono comunque al netto dell’indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dal terremotato.

MODALITA’ DI FRUIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI: I contributi verranno erogati con la modalità del finanziamento agevolato e mano a mano che i lavori di ricostruzione procedono (quindi a SAL). Chi ha subìto danni e chiede un finanziamento di questo tipo maturerà un credito di imposta da usare come compensazione quando paga le tasse “in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo ottenuto sommando quota capitale, interessi dovuti e spese strettamente necessarie alla gestione dei prestiti”. I finanziamenti agevolati avranno durata massima di 25 anni e potranno coprire anche eventuali spese già anticipate dai beneficiari. I contratti di finanziamento ovviamente conterranno clausole risolutive “per i casi di mancato o ridotto impiego del contributo o di suo utilizzo anche parziale per finalità diverse” da quelle previste.

FINANZIAMENTI AGEVOLATI A TASSO 0%: Le piccole e medie imprese dei Comuni colpiti potranno poi chiedere, per riavviare le attività, finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del 100% degli investimenti fino a 30.000 euro da rimborsare in 10 anni con 3 anni di preammortamento. I finanziamenti a tasso zero sono previsti anche per l’avvio di nuove micro, piccole e medie imprese nei settori della trasformazione di prodotti agricoli, dell’artigianato, dell’industria, dei servizi alle persone, del commercio e del turismo a copertura del 100% degli investimenti fino a € 600.000 rimborsati in 8 anni con 3 anni di preammortamento

FONDO DI GARAZIA: Fino ad ottobre 2019 in favore delle micro, piccole e medie imprese ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici e che abbiano subito danni in conseguenza di tali eventi, l’intervento del Fondo di Garanzia, senza limitazioni alle finalità delle operazioni, è concesso:

  • a titolo gratuito e con priorità di istruttoria e delibera sugli altri interventi;
  • per un importo massimo garantito per singola impresa di € 2,5 milioni;
  • con percentuale massima di copertura dell’80 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento.

INDENNITA’ PER IL DANNO SUBITO DALLA CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’: In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi sismici, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni individuati agli allegati 1 e 2 della legge 229 del 15 dicembre 2016, è riconosciuta, per l’anno 2016, una indennità una tantum pari a 5.000 euro.

SOSPENSIONE DELLE TASSE E MUTUI: Sono sospesi fino al 30 settembre 2017 gli adempimenti tributari. Stessa sospensione anche per i debiti contributivi ed assistenziali, e per i quali Inps ed Inail hanno riportato in due circolari le modalità di richiesta. Tra le sospensioni adottate fino al 31 dicembre c’è il pagamento della rata dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere. Il primo decreto sisma prevedeva inoltre la sospensione dei termini tributari a favore di chi al 24 agosto 2016 avevano la sede della sua attività nel territorio dei comuni colpiti dal sisma, compresa la seconda rata dell’Imu e della Tasi. Per tali adempimenti e versamenti la sospensione dei termini è prorogata fino al 30 settembre 2017. La ripresa della riscossione dei tributi sospesi sarà disciplinata con decreto del ministro dell’Economia. E’ inoltre disposta la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 nei comuni colpiti dal primo terremoto, e nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017 negli altri centri colpiti e inseriti nel cratere. Tali adempimenti e pagamenti possono essere effettuati entro il 30 ottobre 2017, anche a rate mensili di pari importo.

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