Pubblicata sulla GU l’Ordinanza 14 novembre 2017, n. 42, recante “Disciplina degli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici, ai sensi dell’articolo 24, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229”.
L’Ordinanza disciplina i termini e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni, nella forma del finanziamento a tasso zero, per sostenere il ripristino ed il riavvio delle attività economiche operanti nel territorio dei comuni colpiti dal sisma.
Le risorse disponibili
Alla concessione degli aiuti si provvede con le risorse finanziarie nel limite massimo di Euro 9.000.000,00 così ripartite: Abruzzo 10%; Lazio 14%; Marche 62%; Umbria 14%
Come e a chi presentare la domanda
La ricezione, la valutazione e l’approvazione delle domande, l’erogazione ed il monitoraggio delle agevolazioni sono affidati ad Invitalia spa quale soggetto gestore delle procedure previste dalla ordinanza stessa.
Come richiedere gli incentivi
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente per via elettronica tramite il sito di Invitalia, che provvederà alla valutazione dei progetti secondo l’ordine cronologico di presentazione e alla concessione dell’agevolazione entro i limiti delle disponibilità finanziarie assegnate a ciascuna Regione. Invitalia adotterà i provvedimenti di ammissione o non all’agevolazione entro 60 giorni dalla data di presentazione delle domande, dandone comunicazione tramite PEC.
I beneficiari dei finanziamenti
L’articolo 5 stabilisce che:“Possono essere ammesse alle agevolazioni di cui all’ordinanza le micro, piccole e medie imprese di cui all’articolo 2 del Decreto del Ministero delle Attività produttive del 18 aprile 2005, danneggiate dagli eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni a far data dal 24 agosto 2016 ed aventi, altresì, i seguenti requisiti:
- essere già presenti ed operanti nei territori dei Comuni, alla data degli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 ottobre 2016, del 30 ottobre 2016 o del 18 febbraio 2017
- nel caso di impresa iscritta al Registro delle imprese, possedere una o più unità produttive in uno dei Comuni;
- nel caso di impresa non iscritta nel Registro delle imprese, essere effettivamente operanti ed esercitare l’attività in uno dei Comuni, da documentare attraverso il certificato di attribuzione della Partita IVA;
- non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali alla data degli eventi sismici;
- non essere incorse nell’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
- non essere incorse nell’applicazione di una misura di prevenzione ai sensi del Libro I, titolo I, capo II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- non trovarsi in nessuna delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- in caso di delocalizzazione dell’attività, aver già effettuato la delocalizzazione in uno dei Comuni.
Spese ammissibili
Sono ammissibili le iniziative che prevedono programmi di spesa non superiori a 30mila euro. In particolare: attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti, inclusi mezzi mobili, strettamente necessari e correttamente dimensionati in base al ciclo di produzione; beni immateriali a utilità pluriennale, ad eccezione di brevetti licenze e marchi; lavori edili di manutenzione ordinaria entro il limite massimo del 10% del valore degli investimenti ammessi.
I finanziamenti a tasso zero
Le agevolazioni sono concesse in forma di finanziamento agevolato senza interessi, della durata massima di 10 anni, oltre un periodo di preammortamento di 3 anni a partire dalla data di accettazione del provvedimento di ammissione, di importo pari al 100% della spesa ammissibile.
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